Art. 9

Fase di avvio dei programmi operativi congiunti

In vigore dal 9 ago 2007
Fase di avvio dei programmi operativi congiunti 1.   In seguito all’adozione del programma operativo congiunto con decisione della Commissione, il programma viene avviato immediatamente negli Stati membri mediante gli stanziamenti dello strumento europeo di vicinato e partenariato destinati alla cooperazione transfrontaliera provenienti dalla rubrica 1 B delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01) (2). Possono essere avviate altresì le azioni congiunte necessarie per l’avvio del programma, quali: a) l’istituzione dell’autorità di gestione congiunta e del segretariato tecnico congiunto; b) le prime riunioni del comitato di controllo congiunto, compresi i rappresentanti dei paesi partner che non hanno ancora firmato l’accordo di finanziamento; c) la preparazione e l’avvio delle procedure d’appalto o degli inviti a presentare proposte, all’occorrenza con una clausola sospensiva legata alla firma degli accordi di finanziamento. 2.   La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 si applica a ciascun paese partner del programma dal momento in cui viene concluso un accordo di finanziamento con tale paese conformemente all’.
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Fase di avvio dei programmi operativi congiunti (Art. 9 Regolamento (UE) 2007/951) — Testo vigente | Portale Normativo