Art. 7

Revisione dei programmi operativi congiunti

In vigore dal 9 ago 2007
Revisione dei programmi operativi congiunti 1.   Gli adeguamenti della tabella finanziaria del programma operativo congiunto che comportano il semplice trasferimento di fondi comunitari da una priorità all’altra per un importo non superiore al 20 % degli importi iniziali previsti per ciascuna priorità, possono venire effettuati direttamente dall’autorità di gestione congiunta, previo accordo del comitato di controllo congiunto. Tali adeguamenti vengono comunicati alla Commissione dall’autorità di gestione congiunta. Tale norma può essere applicata all’assistenza tecnica finanziata mediante fondi comunitari soltanto previa autorizzazione scritta della Commissione. 2.   Su richiesta motivata del comitato di controllo congiunto o su iniziativa della Commissione di concerto con il comitato di controllo congiunto, i programmi operativi congiunti possono essere riesaminati e, all’occorrenza, riveduti nei seguenti casi: a) per tener conto di notevoli cambiamenti socioeconomici o di modifiche sostanziali delle priorità comunitarie, nazionali o regionali nel territorio interessato dal programma; b) in seguito a difficoltà di attuazione che comportino in particolare notevoli ritardi di esecuzione; c) in caso di trasferimento di fondi comunitari da una priorità all’altra oltre il margine di flessibilità di cui al paragrafo 1 del presente articolo; d) in seguito alle valutazioni di cui all’, paragrafi 2 e 3; e) in caso di un’eventuale interruzione del programma in conformità dell’. 3.   La revisione di un programma operativo congiunto nei casi di cui al paragrafo 2 viene adottata con decisione della Commissione e richiede l’inserimento di una clausola aggiuntiva negli accordi di finanziamento di cui all’.
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