Art. 44
Eventuale interruzione del programma
In vigore dal 9 ago 2007
Eventuale interruzione del programma
1. Nei casi previsti all’, paragrafo 10, lettere c) e d) del regolamento (CE) n. 1638/2006 o in altri casi debitamente giustificati, la Commissione può decidere di porre fine al programma operativo congiunto prima della scadenza prevista del periodo di esecuzione, su richiesta del comitato di controllo congiunto o di propria iniziativa previa consultazione del comitato di controllo congiunto.
2. In questo caso, l’autorità di gestione congiunta presenta la richiesta alla Commissione e trasmette la relazione finale entro tre mesi dalla decisione della Commissione. Dopo aver liquidato i prefinanziamenti precedenti, la Commissione effettua il pagamento finale o, all’occorrenza, emette l’eventuale ordine di riscossione finale nei confronti dell’autorità di gestione congiunta. La Commissione sblocca altresì il saldo restante degli impegni.
3. Quando il programma viene terminato perché i paesi partner non hanno firmato gli accordi di finanziamento entro i termini fissati, gli stanziamenti di bilancio già impegnati a favore della cooperazione transfrontaliera nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato provenienti dalla rubrica 1 B delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01) restano a disposizione per la loro normale durata ma possono essere utilizzati soltanto per azioni realizzate esclusivamente negli Stati membri interessati. Gli stanziamenti di bilancio già impegnati a favore della cooperazione transfrontaliera nell’ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato provenienti dalla rubrica 4 delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01) vengono sbloccati.
4. Qualora i paesi partner non abbiano firmato l’accordo di finanziamento o la Commissione abbia deciso di porre fine al programma operativo congiunto prima della scadenza prevista del programma, si applica la seguente procedura:
a)
per gli stanziamenti dello strumento europeo di vicinato e partenariato destinati alla cooperazione transfrontaliera provenienti dalla rubrica 1B delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01), gli importi previsti per gli impegni annuali successivi del programma operativo congiunto interessato vengono utilizzati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) conformemente alle procedure di cui all’, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1638/2006;
b)
per gli stanziamenti dello strumento europeo di vicinato e partenariato destinati alla cooperazione transfrontaliera provenienti dalla rubrica 4 delle prospettive finanziarie (accordo interistituzionale 2006/C 139/01), gli importi previsti per gli impegni annuali successivi del programma operativo congiunto interessato vengono utilizzati per finanziare altri programmi o progetti ammissibili nel quadro del regolamento (CE) n. 1638/2006.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:951:oj#art-44