Art. 45

Conservazione dei documenti

In vigore dal 9 ago 2007
Conservazione dei documenti L’autorità di gestione congiunta e i diversi beneficiari e partner dei progetti devono conservare per sette anni a decorrere dal pagamento del saldo del programma o di ciascun progetto, tutti i documenti relativi al programma operativo congiunto e al progetto, segnatamente le relazioni e le pezze giustificative, nonché i conti e documenti contabili e qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del programma operativo congiunto (compresi, per l’autorità di gestione congiunta, tutti i documenti relativi alla selezione e ai contratti) e di ciascun progetto.
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