Art. 43

Durata del programma operativo congiunto

In vigore dal 9 ago 2007
Durata del programma operativo congiunto 1.   Il periodo di esecuzione di ciascun programma operativo congiunto inizia alla data di adozione del programma operativo congiunto e termina non oltre il 31 dicembre 2016. 2.   Tale periodo di esecuzione è articolato nelle seguenti fasi: a) una fase di attuazione del programma operativo congiunto, della durata massima di sette anni, che si conclude entro il 31 dicembre 2013. Oltre tale data non potrà essere avviata alcuna procedura d’appalto o di invito a presentare proposte e non potrà essere firmato alcun contratto, ad eccezione dei contratti di audit e valutazione; b) una fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, che ha inizio contemporaneamente alla fase di attuazione del programma e si conclude entro il 31 dicembre 2014. Le attività dei progetti finanziati dal programma devono essere concluse entro tale data; c) una fase di chiusura finanziaria del programma operativo congiunto, che comprende la chiusura finanziaria di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma, la valutazione ex-post del programma, la presentazione della relazione finale e il pagamento finale o il recupero finale da parte della Commissione, e che si conclude entro il 31 dicembre 2016.
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