Art. 42

Informazione e visibilità del programma operativo congiunto

In vigore dal 9 ago 2007
Informazione e visibilità del programma operativo congiunto 1.   L’autorità di gestione congiunta è responsabile dell’attuazione delle azioni d’informazione e visibilità del programma operativo congiunto. In particolare, l’autorità di gestione congiunta adotta le misure necessarie per garantire la visibilità del finanziamento o del cofinanziamento comunitario per quanto riguarda le sue attività e quelle dei progetti finanziati nel quadro del programma. Tali misure devono essere conformi alle norme applicabili in materia di visibilità per le azioni esterne definite e pubblicate dalla Commissione. 2.   Le antenne del segretariato tecnico congiunto create, all’occorrenza, in paesi partecipanti, hanno la responsabilità di far conoscere le attività del programma operativo congiunto e informare al riguardo gli organismi eventualmente interessati.
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Informazione e visibilità del programma operativo congiunto (Art. 42 Regolamento (UE) 2007/951) — Testo vigente | Portale Normativo