Art. 42
Informazione e visibilità del programma operativo congiunto
In vigore dal 9 ago 2007
Informazione e visibilità del programma operativo congiunto
1. L’autorità di gestione congiunta è responsabile dell’attuazione delle azioni d’informazione e visibilità del programma operativo congiunto. In particolare, l’autorità di gestione congiunta adotta le misure necessarie per garantire la visibilità del finanziamento o del cofinanziamento comunitario per quanto riguarda le sue attività e quelle dei progetti finanziati nel quadro del programma. Tali misure devono essere conformi alle norme applicabili in materia di visibilità per le azioni esterne definite e pubblicate dalla Commissione.
2. Le antenne del segretariato tecnico congiunto create, all’occorrenza, in paesi partecipanti, hanno la responsabilità di far conoscere le attività del programma operativo congiunto e informare al riguardo gli organismi eventualmente interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:951:oj#art-42