Art. 40
Partecipanti ai progetti del programma operativo congiunto
In vigore dal 9 ago 2007
Partecipanti ai progetti del programma operativo congiunto
1. I progetti sono presentati da richiedenti che rappresentano partenariati comprendenti almeno un partner di uno Stato membro partecipante al programma e almeno un partner di un paese partner partecipante al programma.
2. I richiedenti e i partner indicati al paragrafo 1 hanno la propria sede nelle regioni elencate dall', lettere a) e b), e corrispondono ai criteri d'ammissibilità definiti dall', paragrafo 2, del presente regolamento.
Nel caso in cui gli obiettivi dei progetti non possano essere conseguiti che attraverso la partecipazione di partner con sede in regioni diverse da quelle sopraccitate, la partecipazione di questi ultimi puo' essere accettata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:951:oj#art-40