Art. 38

Controllo comunitario

In vigore dal 9 ago 2007
Controllo comunitario La Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti europea e qualsiasi revisore esterno designato da tali istituzioni possono controllare, mediante verifiche di documenti o controlli in loco, l’impiego dei fondi comunitari da parte dell’autorità di gestione congiunta e dei diversi beneficiari e partner dei progetti. Tale controllo può consistere in un audit completo sulla base di pezze giustificative dei conti, dei documenti contabili e di qualsiasi altro documento relativo al finanziamento del programma operativo congiunto (compresi, per l’autorità di gestione congiunta, tutti i documenti relativi alla selezione e ai contratti) e del progetto.
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