Art. 41
Natura dei progetti
In vigore dal 9 ago 2007
Natura dei progetti
I progetti possono essere di tre tipi:
a)
progetti integrati, nel cui ambito i partner realizzano sul rispettivo territorio una parte delle azioni che costituiscono il progetto;
b)
progetti simmetrici, nel cui ambito attività simili vengono realizzate parallelamente negli Stati membri e nei paesi partner;
c)
progetti realizzati essenzialmente o esclusivamente in uno Stato membro o in un paese partner, ma a vantaggio di tutti i partner del programma operativo congiunto o di una parte di essi.
I progetti si realizzano nelle regioni indicate dall', lettere a) e b), del presente regolamento.
In casi eccezionali, ove necessario per conseguire gli obiettivi dei progetti, questi ultimi possono realizzarsi parzialmente in regioni diverse da quelle indicate al comma precedente.
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