Art. 23
Procedure d’appalto
In vigore dal 9 ago 2007
Procedure d’appalto
1. Le procedure d’appalto per i contratti e le sovvenzioni necessarie per l’attuazione del programma operativo congiunto da parte dell’autorità di gestione congiunta sono quelle applicabili alle azioni esterne quali stabilite agli articoli da 162 a 170 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e agli articoli da 231 a 256 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Le procedure applicabili, nonché i relativi documenti e contratti standard sono quelli contenuti nella Guida pratica alle procedure d’appalto per le azioni esterne e nei suoi allegati in vigore nel momento in cui vengono indette le gare d’appalto o rivolti gli inviti a presentare proposte.
2. Le norme di ammissibilità riguardanti la partecipazione alle gare e agli inviti a presentare proposte sono quelle previste dall' del regolamento (CE) n. 1638/2006 in conformità con gli del presente regolamento.
3. Tali disposizioni si applicano a tutta l’area geografica del programma, tanto sul territorio degli Stati membri quanto sul territorio dei paesi partner.
Storico versioni
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