Art. 22
Contabilità del programma operativo congiunto
In vigore dal 9 ago 2007
Contabilità del programma operativo congiunto
La contabilità del programma operativo congiunto è tenuta dal servizio dell’autorità di gestione congiunta incaricato delle operazioni finanziarie. Tale contabilità è autonoma e separata e comprende esclusivamente le operazioni relative al programma operativo congiunto. Essa permette un controllo analitico del programma per obiettivo, priorità e misura.
L’autorità di gestione congiunta presenta le operazioni di quadratura tra detta contabilità e il saldo del conto bancario del programma al comitato di controllo congiunto del programma e alla Commissione, a sostegno della relazione annuale e di ogni domanda di prefinanziamento supplementare.
Storico versioni
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