Art. 21
Conto bancario del programma operativo congiunto e interessi del prefinanziamento
In vigore dal 9 ago 2007
Conto bancario del programma operativo congiunto e interessi del prefinanziamento
1. Un conto bancario in euro, unico e specifico per il programma, viene aperto e gestito dal servizio che assicura la funzione di contabile presso l’autorità di gestione congiunta. Il conto richiede obbligatoriamente la doppia firma dell’ordinatore e del contabile dell’autorità di gestione congiunta.
2. Qualora il conto bancario frutti interessi, gli interessi maturati dai versamenti di prefinanziamento vengono destinati al programma operativo congiunto interessato e dichiarati alla Commissione nella relazione finale di cui all’.
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