Art. 19

Fonti di cofinanziamento

In vigore dal 9 ago 2007
Fonti di cofinanziamento 1.   Il cofinanziamento proviene dalle risorse proprie dei paesi o degli organismi che partecipano a ciascun programma operativo congiunto. 2.   I paesi partecipanti sono liberi di determinare la provenienza, l’importo e la ripartizione del cofinanziamento per obiettivi e priorità nel quadro di ciascun programma operativo congiunto. 3.   Gli apporti in natura dell’autorità di gestione congiunta possono essere considerati cofinanziamenti previo accordo della Commissione. In tal caso, essi devono venire espressamente indicati nel documento del programma.
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