Art. 17
Principio di continuità
In vigore dal 9 ago 2007
Principio di continuità
Qualora un’autorità di gestione congiunta già esistente, e che disponga dei dispositivi approvati dalla Commissione per la gestione di programmi in corso o precedenti, sia nuovamente designata per la gestione di un programma operativo congiunto, non occorre modificarne l’organizzazione purché il sistema in vigore soddisfi i requisiti del presente regolamento.
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