Art. 16

Segretariato tecnico congiunto

In vigore dal 9 ago 2007
Segretariato tecnico congiunto 1.   Ciascuna autorità di gestione congiunta può, previo accordo del comitato di controllo congiunto, farsi assistere nella gestione quotidiana delle operazioni del programma operativo congiunto da un segretariato tecnico congiunto dotato delle risorse necessarie. Il funzionamento del segretariato tecnico congiunto viene finanziato attraverso gli stanziamenti per l’assistenza tecnica. 2.   All’occorrenza, il segretariato tecnico congiunto può disporre di antenne ridotte nei paesi partecipanti allo scopo di informare i potenziali beneficiari nei paesi interessati delle attività previste nel quadro del programma.
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Segretariato tecnico congiunto (Art. 16 Regolamento (UE) 2007/951) — Testo vigente | Portale Normativo