Art. 18
Assistenza tecnica finanziata mediante il contributo comunitario
In vigore dal 9 ago 2007
Assistenza tecnica finanziata mediante il contributo comunitario
L’assistenza tecnica ammissibile al finanziamento comunitario è fissata a un massimo del 10 % del contributo complessivo della Comunità al programma operativo congiunto.
Tuttavia, caso per caso, qualora il livello delle spese sostenute durante i precedenti esercizi di esecuzione e il fabbisogno prevedibile e legittimo del programma lo giustifichino, all’atto della revisione del programma può essere previsto un aumento degli importi dell’assistenza tecnica inizialmente fissati per il programma.
Storico versioni
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