Art. 20

Tasso di cofinanziamento

In vigore dal 9 ago 2007
Tasso di cofinanziamento 1.   Il cofinanziamento corrisponde almeno al 10 % dell’importo del contributo comunitario al programma operativo congiunto, escluso l’importo dell’assistenza tecnica finanziata attraverso il contributo comunitario. 2.   Il cofinanziamento è ripartito se possibile in maniera equilibrata sulla durata del programma, in modo che l’obiettivo minimo del 10 % sia conseguito al termine del programma.
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