Art. 15
Funzioni dell’autorità di gestione congiunta
In vigore dal 9 ago 2007
Funzioni dell’autorità di gestione congiunta
1. L’autorità di gestione congiunta è incaricata della gestione e dell’attuazione del programma operativo congiunto, compresa l’assistenza tecnica, in conformità del principio di sana gestione finanziaria, secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia, ed effettua i controlli necessari alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
2. Tra i diversi compiti dell’autorità di gestione congiunta figurano in particolare:
a)
l’organizzazione delle riunioni e le mansioni di segreteria del comitato di controllo congiunto, compresa la stesura dei verbali di riunione;
b)
la preparazione dei bilanci annuali dettagliati del programma e delle domande di stanziamenti che occorrono alla Commissione europea;
c)
la stesura delle relazioni operative e finanziarie annuali e la loro trasmissione al comitato di controllo congiunto e alla Commissione;
d)
l’attuazione, da parte del suo servizio di audit interno, di un programma di audit dei circuiti interni e della corretta applicazione delle procedure all’interno dell’autorità di gestione congiunta; le relazioni annuali di audit interno vengono obbligatoriamente trasmesse al comitato di controllo congiunto e alla Commissione;
e)
il bando, previa approvazione del comitato di controllo congiunto, delle gare d’appalto e degli inviti a presentare proposte per la selezione dei progetti;
f)
il ricevimento delle candidature, l’organizzazione e lo svolgimento delle mansioni di presidenza e segreteria dei comitati di selezione, nonché la trasmissione al comitato di controllo congiunto e alla Commissione delle relazioni contenenti le raccomandazioni dei comitati di selezione;
g)
in seguito alla selezione dei progetti da parte del comitato di controllo congiunto, la stipulazione dei contratti relativi ai diversi progetti con i beneficiari e i contraenti;
h)
il controllo operativo e la gestione finanziaria dei progetti;
i)
la comunicazione immediata al comitato di controllo congiunto di tutti i casi di riscossione oggetto di controversia;
j)
la realizzazione di eventuali studi d’impatto ambientale a livello del programma;
k)
l’attuazione del piano d’informazione e visibilità conformemente all’.
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