Art. 15

Funzioni dell’autorità di gestione congiunta

In vigore dal 9 ago 2007
Funzioni dell’autorità di gestione congiunta 1.   L’autorità di gestione congiunta è incaricata della gestione e dell’attuazione del programma operativo congiunto, compresa l’assistenza tecnica, in conformità del principio di sana gestione finanziaria, secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia, ed effettua i controlli necessari alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile. 2.   Tra i diversi compiti dell’autorità di gestione congiunta figurano in particolare: a) l’organizzazione delle riunioni e le mansioni di segreteria del comitato di controllo congiunto, compresa la stesura dei verbali di riunione; b) la preparazione dei bilanci annuali dettagliati del programma e delle domande di stanziamenti che occorrono alla Commissione europea; c) la stesura delle relazioni operative e finanziarie annuali e la loro trasmissione al comitato di controllo congiunto e alla Commissione; d) l’attuazione, da parte del suo servizio di audit interno, di un programma di audit dei circuiti interni e della corretta applicazione delle procedure all’interno dell’autorità di gestione congiunta; le relazioni annuali di audit interno vengono obbligatoriamente trasmesse al comitato di controllo congiunto e alla Commissione; e) il bando, previa approvazione del comitato di controllo congiunto, delle gare d’appalto e degli inviti a presentare proposte per la selezione dei progetti; f) il ricevimento delle candidature, l’organizzazione e lo svolgimento delle mansioni di presidenza e segreteria dei comitati di selezione, nonché la trasmissione al comitato di controllo congiunto e alla Commissione delle relazioni contenenti le raccomandazioni dei comitati di selezione; g) in seguito alla selezione dei progetti da parte del comitato di controllo congiunto, la stipulazione dei contratti relativi ai diversi progetti con i beneficiari e i contraenti; h) il controllo operativo e la gestione finanziaria dei progetti; i) la comunicazione immediata al comitato di controllo congiunto di tutti i casi di riscossione oggetto di controversia; j) la realizzazione di eventuali studi d’impatto ambientale a livello del programma; k) l’attuazione del piano d’informazione e visibilità conformemente all’.
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