Art. 13
Funzioni del comitato di controllo congiunto
In vigore dal 9 ago 2007
Funzioni del comitato di controllo congiunto
Il comitato assume in particolare le seguenti funzioni relative al programma operativo congiunto:
a)
convalida il programma di lavoro dell’autorità di gestione congiunta;
b)
decide il volume e l’assegnazione delle risorse del programma per l’assistenza tecnica e le risorse umane;
c)
esamina, nel corso di ciascuna riunione, gli atti relativi alla gestione adottati dall’autorità di gestione congiunta;
d)
nomina i comitati di selezione dei progetti;
e)
decide criteri di selezione dei progetti e adotta la decisione finale sui progetti e sugli importi della sovvenzione assegnati loro;
f)
valuta e verifica, nel corso di ciascuna riunione e sulla base dei documenti presentati dall’autorità di gestione congiunta, i progressi compiuti per conseguire gli obiettivi del programma operativo congiunto;
g)
esamina tutte le relazioni presentate dall’autorità di gestione congiunta e adotta, all’occorrenza, le misure opportune;
h)
esamina i casi di riscossione oggetto di controversia segnalati dall’autorità di gestione congiunta.
Qualora il comitato di controllo congiunto, adottando le decisioni di cui al primo comma, lettera e), decida di non seguire interamente o in parte le raccomandazioni del comitato di selezione, deve motivare la propria decisione per iscritto. Tale decisione viene quindi trasmessa attraverso l’autorità di gestione congiunta alla Commissione per accordo preventivo. La Commissione comunica il suo parere all'autorità di gestione congiunta entro 15 giorni lavorativi.
Le funzioni dell'autorità di gestione devono essere esercitate nel rispetto dei regolamenti e disposizioni in vigore. L'autorità di gestione è incaricata di assicurarsi che le decisioni del comitato di controllo siano in conformità con queste regole.
Storico versioni
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