Art. 12
Funzionamento del comitato di controllo congiunto
In vigore dal 9 ago 2007
Funzionamento del comitato di controllo congiunto
1. I membri designati del comitato di controllo congiunto adottano all’unanimità il proprio regolamento interno.
2. Il comitato di controllo congiunto delibera per consenso unanime. Esso può tuttavia ricorrere ad una procedura di voto per determinate decisioni, in particolare quando procede alla selezione finale dei progetti e gli importi di sovvenzione ad essi destinati. Durante queste procedure di voto, ciascun paese dispone di un solo voto indipendentemente dal numero di membri che lo rappresentano.
3. I rappresentanti designati eleggono un presidente. Il comitato può decidere di affidare il ruolo di presidente a un rappresentante dell’autorità di gestione congiunta o a una personalità esterna.
Il presidente del comitato di controllo congiunto svolge il ruolo di arbitro e conduce i dibattiti. Egli conserva il diritto di voto, tranne nel caso in cui il ruolo di presidente sia stato affidato a un rappresentante dell’autorità di gestione congiunta o a un’altra personalità esterna. In quest’ultimo caso, la presidenza viene esercitata senza diritto di voto.
4. Il comitato di controllo congiunto si riunisce ogniqualvolta necessario e almeno una volta l’anno. Esso è convocato dal presidente su richiesta dell’autorità di gestione congiunta o su richiesta motivata di uno dei suoi membri designati o della Commissione. Può altresì deliberare per procedura scritta su richiesta del presidente, dell'autorità di gestione congiunta o di uno dei paesi partecipanti. In caso di disaccordo, ciascun membro può richiedere un esame in corso di riunione.
5. Un verbale, cofirmato dal presidente e dal segretario, viene redatto alla fine di ciascuna riunione del comitato di controllo congiunto. Esso è trasmesso a ciascun membro del comitato e alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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