Art. 14

Organizzazione dell’autorità di gestione congiunta

In vigore dal 9 ago 2007
Organizzazione dell’autorità di gestione congiunta 1.   L’autorità di gestione congiunta è, in generale, un organismo di diritto pubblico nazionale, regionale o locale. L’autorità di gestione congiunta può essere altresì un’entità di diritto privato investita di attribuzioni di servizio pubblico. Tale organismo deve offrire adeguate garanzie finanziarie e rispettare le condizioni di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 54, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (4), in particolare gli . 2.   I paesi partecipanti affidano all’autorità di gestione congiunta i compiti di esecuzione del programma operativo congiunto affidati loro nel quadro della gestione del programma. È loro responsabilità verificare, nell’ambito del comitato di controllo congiunto, che l’impiego dei fondi sia conforme alle norme e ai principi applicabili alla gestione del programma. 3.   Il funzionamento dell’autorità di gestione congiunta puo' essere finanziato attraverso il contributo comunitario all’assistenza tecnica e confinanziato, in particolare attraverso apporti in natura di cui all’, paragrafo 3. 4.   I conti redatti dall’autorità di gestione congiunta sono oggetto ogni anno di un audit esterno ex-post effettuato da un organismo indipendente di cui all’. 5.   L’organizzazione dell’autorità di gestione congiunta poggia sulle migliori pratiche internazionali in materia di gestione e di controllo interno ricorrendo a sistemi di gestione e controllo interno adeguati all’esecuzione dei suoi compiti, in modo tale da garantire la legalità, la regolarità e la corretta gestione finanziaria delle sue operazioni. In particolare, le funzioni di gestione operativa e le funzioni di gestione finanziaria vengono organizzate in maniera indipendente presso l’autorità di gestione congiunta. Le funzioni di ordinatore e le funzioni di contabile sono separate e incompatibili tra loro. 6.   L’autorità di gestione congiunta dispone di un servizio di audit interno indipendente dai servizi che assicurano le funzioni di ordinatore, di contabile e di gestione. 7.   L’autorità di gestione congiunta stabilisce procedure volte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate nell’ambito del programma e predispone sistemi informatizzati affidabili di contabilità, controllo e informazione finanziaria. 8.   L’autorità di gestione congiunta si adopera in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni e dei termini di pagamento dei contratti di sovvenzione e dei contratti stipulati con terzi. Essa si assicura, mediante adeguate procedure di accertamento, che i fondi erogati a titolo delle sovvenzioni e dei contratti vengano impiegati esclusivamente per gli obiettivi per i quali sono stati concessi. Essa si avvale di un sistema generale di tenuta della contabilità e di controllo amministrativo e finanziario delle sovvenzioni e dei contratti (scambio di corrispondenza, controllo o lettere di sollecito, ricevimento delle relazioni, ecc.). 9.   L’autorità di gestione congiunta notifica immediatamente alla Commissione e al comitato di controllo congiunto qualsiasi modifica delle sue procedure o della sua organizzazione o qualsiasi altra circostanza di natura tale da incidere sull’esecuzione del programma. 10.   L’autorità di gestione congiunta, così come i diversi beneficiari, contraenti e partner dei contratti da essa stipulati per l’esecuzione dei progetti, è soggetta ai controlli della Commissione, della Corte dei conti europea e dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
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Organizzazione dell’autorità di gestione congiunta (Art. 14 Regolamento (UE) 2007/951) — Testo vigente | Portale Normativo