Art. 24

Impegni annuali della Commissione

In vigore dal 9 ago 2007
Impegni annuali della Commissione Oltre all’impegno di bilancio iniziale che accompagna la decisione di adozione del programma operativo congiunto, la Commissione procede ogni anno all’impegno di bilancio corrispondente entro il 31 marzo dell’anno in questione. L’importo di tale impegno è determinato in conformità della tabella finanziaria che indica la ripartizione annuale prevista contenuta nel programma operativo congiunto e dipende dello stato di avanzamento del programma e dagli stanziamenti disponibili. La Commissione informa l’autorità di gestione congiunta della data precisa in cui è stato effettuato l’impegno annuale.
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Impegni annuali della Commissione (Art. 24 Regolamento (UE) 2007/951) — Testo vigente | Portale Normativo