Art. 25
Norme comuni per i pagamenti
In vigore dal 9 ago 2007
Norme comuni per i pagamenti
1. Ciascun pagamento del contributo comunitario viene effettuato dalla Commissione nei limiti delle risorse disponibili. La Commissione imputa automaticamente ogni pagamento all’autorità di gestione congiunta alla prima quota annuale d’impegno fino al completo utilizzo di tale quota. Una volta utilizzata completamente la prima quota annuale di impegno, si può incominciare ad utilizzare la quota successiva.
2. I pagamenti vengono effettuati in euro, sul conto bancario del programma operativo congiunto.
3. I pagamenti possono assumere la forma di un prefinanziamento o di pagamento del saldo finale.
Storico versioni
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