Art. 26
Prefinanziamenti
In vigore dal 9 ago 2007
Prefinanziamenti
1. Ogni anno, non appena le è stato notificato un impegno di bilancio, l’autorità di gestione congiunta può chiedere a titolo di prefinanziamento il versamento di un importo non superiore all’80 % del contributo comunitario al finanziamento dell’esercizio in corso.
A partire dal secondo anno del programma operativo congiunto, la domanda di prefinanziamento è accompagnata dalla relazione annuale finanziaria provvisoria riguardante tutte le spese e le entrate dell’anno precedente, non ancora certificata dalla relazione di audit esterno, e dal bilancio degli impegni e delle spese previsti dell’autorità di gestione congiunta per l’anno successivo.
Dopo avere esaminato tale relazione, valutato il fabbisogno reale di finanziamenti del programma e verificato la disponibilità degli stanziamenti, la Commissione procede interamente o in parte al pagamento del prefinanziamento richiesto.
2. Durante l’anno, l’autorità di gestione congiunta può chiedere il versamento integrale o parziale del saldo del contributo comunitario annuale a titolo di prefinanziamento supplementare.
L’autorità di gestione congiunta correda la sua domanda di una relazione finanziaria intermedia che dimostri che le spese realmente sostenute o che verranno probabilmente effettuate nel corso dell’anno superano l’importo dei prefinanziamenti precedenti.
Tale versamento complementare rappresenta un prefinanziamento supplementare nella misura in cui non è certificato da una relazione di audit esterno.
3. Durante il secondo semestre di ogni anno di esecuzione del programma, la Commissione liquida i prefinanziamenti precedenti in funzione delle spese effettivamente sostenute e ammissibili quali certificate dalla relazione annuale di audit esterno di cui all’.
Sulla base dei risultati di tale liquidazione, la Commissione procede all’occorrenza agli opportuni adeguamenti finanziari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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