Art. 31

Relazione di audit esterno

In vigore dal 9 ago 2007
Relazione di audit esterno 1.   Indipendentemente dagli audit esterni organizzati nei confronti dell’autorità di gestione congiunta dall’amministrazione del paese in cui essa ha sede, l’autorità di gestione congiunta ricorre a un organismo pubblico indipendente o incarica un revisore autorizzato indipendente, membro di un organo di supervisione per il controllo legale dei conti, riconosciuto a livello internazionale, di procedere ogni anno, nel rispetto delle norme e delle regole deontologiche della Federazione internazionale degli esperti contabili (IFAC), a una verifica ex-post delle dichiarazioni di spesa e di entrate presentate dall’autorità di gestione congiunta nella relazione finanziaria annuale. 2.   L’audit esterno riguarda le spese sostenute direttamente dall’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica e della gestione dei progetti (pagamenti). La relazione di audit esterno certifica le dichiarazioni di spesa e di entrate presentate dall’autorità di gestione congiunta nella sua relazione finanziaria annuale, e in particolare che le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute e sono esatte e ammissibili. 3.   L’autorità di gestione congiunta trasmette la relazione di audit esterno alla Commissione e al comitato di controllo congiunto, allegandola alla sua relazione annuale di cui all’.
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Relazione di audit esterno (Art. 31 Regolamento (UE) 2007/951) — Testo vigente | Portale Normativo