Art. 30
Relazione annuale sull’attuazione del programma di audit dei progetti
In vigore dal 9 ago 2007
Relazione annuale sull’attuazione del programma di audit dei progetti
1. L’autorità di gestione congiunta redige ogni anno una relazione sull’attuazione, nel corso dell’anno precedente, del programma di audit dei progetti di cui all’. Tale relazione illustra in dettaglio il metodo utilizzato dall’autorità di gestione congiunta per selezionare il campione rappresentativo dei progetti, i controlli effettuati, le raccomandazioni formulate e le conclusioni tratte dall’autorità di gestione congiunta in merito alla gestione finanziaria dei progetti interessati.
2. L’autorità di gestione congiunta trasmette la relazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione e al comitato di controllo congiunto, allegandola alla sua relazione annuale di cui all’.
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