Art. 37
Programma annuale di audit dei progetti
In vigore dal 9 ago 2007
Programma annuale di audit dei progetti
1. A decorrere dalla fine del primo anno del programma operativo congiunto, l’autorità di gestione congiunta redige ogni anno un programma di audit dei progetti da essa finanziati.
2. I controlli di cui al paragrafo 1 vengono realizzati su documenti e in loco per un campione di progetti selezionato dall’autorità di gestione congiunta secondo un metodo di campionamento statistico casuale basato su norme di audit riconosciute a livello internazionale, tenuto conto in particolare di fattori di rischio legati all’importo dei progetti, al tipo di operazione, al tipo di beneficiario o di altri fattori pertinenti. Il campione dev’essere abbastanza rappresentativo da garantire un livello soddisfacente di fiducia nei controlli diretti effettuati dall’autorità di gestione congiunta sulla materialità, l’esattezza e l’ammissibilità delle spese dichiarate dai progetti.
Storico versioni
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