Art. 35
Apporti in natura a livello di programma operativo congiunto
In vigore dal 9 ago 2007
Apporti in natura a livello di programma operativo congiunto
Gli eventuali apporti in natura dei paesi partecipanti e, all’occorrenza, di altre fonti, devono essere indicati separatamente nel bilancio del programma operativo congiunto e non costituiscono costi ammissibili.
Essi non possono essere considerati parte del 10 % minimo di cofinanziamento dei paesi partecipanti di cui all’, ad eccezione degli apporti in naturainiziali dell'autorità di gestione congiunta indicati nell', paragrafo 3, di questo regolamento.
Il costo del personale assegnato dai paesi partecipanti all’assistenza tecnica per il programma non è considerato un contributo in natura e non può essere considerato come cofinanziamento nel bilancio del programma.
Storico versioni
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