Art. 34

Costi non ammissibili a livello di programma operativo congiunto

In vigore dal 9 ago 2007
Costi non ammissibili a livello di programma operativo congiunto I seguenti costi sono considerati non ammissibili per l’attuazione del programma da parte dell’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica: a) i debiti e gli accantonamenti per perdite o debiti; b) gli interessi passivi; c) i costi già finanziati in altro ambito; d) gli acquisti di terreni o di immobili; e) le perdite dovute a operazioni di cambio; f) le tasse, compresa l’IVA, tranne nel caso in cui l’autorità di gestione congiunta non possa recuperarla e qualora la normativa applicabile non ne vieti l’assunzione a carico; g) i crediti a organismi terzi; h) le ammende.
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