Art. 34
Costi non ammissibili a livello di programma operativo congiunto
In vigore dal 9 ago 2007
Costi non ammissibili a livello di programma operativo congiunto
I seguenti costi sono considerati non ammissibili per l’attuazione del programma da parte dell’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica:
a)
i debiti e gli accantonamenti per perdite o debiti;
b)
gli interessi passivi;
c)
i costi già finanziati in altro ambito;
d)
gli acquisti di terreni o di immobili;
e)
le perdite dovute a operazioni di cambio;
f)
le tasse, compresa l’IVA, tranne nel caso in cui l’autorità di gestione congiunta non possa recuperarla e qualora la normativa applicabile non ne vieti l’assunzione a carico;
g)
i crediti a organismi terzi;
h)
le ammende.
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