Art. 36

Costi ammissibili a livello di progetti

In vigore dal 9 ago 2007
Costi ammissibili a livello di progetti 1.   Le spese di ogni progetto devono essere sostenute durante il periodo di esecuzione di ciascun contratto ad esso relativo. 2.   I costi ammissibili, i costi non ammissibili e gli eventuali apporti in natura a livello dei progetti sono definiti nei contratti stipulati con i beneficiari e i contraenti.
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Costi ammissibili a livello di progetti (Art. 36 Regolamento (UE) 2007/951) — Testo vigente | Portale Normativo