Art. 36
Costi ammissibili a livello di progetti
In vigore dal 9 ago 2007
Costi ammissibili a livello di progetti
1. Le spese di ogni progetto devono essere sostenute durante il periodo di esecuzione di ciascun contratto ad esso relativo.
2. I costi ammissibili, i costi non ammissibili e gli eventuali apporti in natura a livello dei progetti sono definiti nei contratti stipulati con i beneficiari e i contraenti.
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