Art. 33
Costi ammissibili a livello di programma operativo congiunto
In vigore dal 9 ago 2007
Costi ammissibili a livello di programma operativo congiunto
1. Per beneficiare del finanziamento comunitario, le spese del programma operativo congiunto devono essere sostenute nel periodo di esecuzione dello stesso, quale definito all’.
2. Per essere considerati ammissibili per l’attuazione del programma da parte dell’autorità di gestione congiunta nel quadro dell’assistenza tecnica, i costi devono soddisfare i criteri indicati in appresso. Deve trattarsi di costi:
a)
necessari per l’attuazione del programma in conformità dei criteri definiti dal programma e dal comitato di controllo congiunto e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare di economia e di rapporto costi/efficacia;
b)
registrati nella contabilità del programma, identificabili e controllabili e attestati da pezze giustificative originali;
c)
sostenuti in seguito all’applicazione delle procedure d’appalto pertinenti.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, sono ammissibili:
a)
i costi del personale responsabile del programma, pari alle retribuzioni in termini reali più i contributi sociali e gli altri costi compresi nella remunerazione. Tali costi non devono eccedere i salari e i costi normalmente sostenuti dalla struttura che accoglie l’autorità di gestione congiunta o il segretariato tecnico congiunto, a meno che non venga motivato che ciò è indispensabile per la realizzazione del programma operativo congiunto;
b)
le spese di viaggio e di soggiorno del personale e di altre persone che partecipano al programma operativo congiunto, purché corrispondano alle prassi consuete delle autorità designate per la gestione del programma. Inoltre, nel caso di computo forfetario delle spese di soggiorno, le aliquote non devono superare quelle dei tariffari pubblicati dalla Commissione europea al momento dell’adozione del programma operativo congiunto;
c)
i costi per l’acquisto o la locazione di attrezzature e forniture (nuove o di occasione) strettamente necessarie all’autorità di gestione congiunta o al segretariato tecnico congiunto per attuare il programma operativo congiunto, nonché i costi relativi a prestazioni di servizi, purché corrispondano a quelli del mercato;
d)
i costi di materiali d’uso;
e)
i costi indiretti rappresentativi delle spese amministrative generali;
f)
le spese di subappalto;
g)
i costi derivanti direttamente da esigenze poste dal presente regolamento e dal programma (ad esempio, azioni d’informazione e di visibilità, valutazioni, audit esterni, traduzioni, ecc.), comprese le spese per servizi finanziari (in particolare il costo dei bonifici bancari).
Storico versioni
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