Art. 27
Recupero
In vigore dal 9 ago 2007
Recupero
1. L’autorità di gestione congiunta è responsabile del recupero delle spese non giustificate o non ammissibili e del rimborso alla Commissione delle somme recuperate proporzionalmente al suo contributo al programma.
Qualora, all’atto del ricevimento di una relazione finale di un contratto o in seguito a un controllo o a un audit, risulti che sono già state pagate spese non ammissibili, l’autorità di gestione congiunta emette un ordine di riscossione nei confronti dei beneficiari e dei contraenti interessati.
2. Qualora il recupero riguardi un credito nei confronti di un beneficiario, di un contraente o di un partner stabilito in uno Stato membro e qualora l’autorità di gestione congiunta non riesca a recuperare tali spese entro l’anno successivo all’emissione dell’ordine di riscossione, lo Stato membro in cui si trova il beneficiario, il contraente o il partner interessato provvede al pagamento del credito all’autorità di gestione congiunta, prima di rivalersi sul beneficiario, sul contraente o sul partner.
3. Qualora il recupero riguardi un credito nei confronti di un beneficiario, di un contraente o di un partner stabilito in un paese partner e qualora l’autorità di gestione congiunta non riesca a recuperare tali spese entro l’anno successivo all’emissione dell’ordine di riscossione, l’autorità di gestione congiunta si rivolge alla Commissione che, sulla base di un fascicolo completo, subentra per procedere al recupero presso il beneficiario, il contraente o il partner situato nel paese partner o direttamente presso le autorità nazionali di tale paese.
4. Il fascicolo trasferito allo Stato membro o alla Commissione contiene tutti i documenti che consentono di procedere al recupero, nonché le prove degli interventi effettuati dall’autorità di gestione congiunta presso il beneficiario o il contraente per recuperare gli importi dovuti.
5. L’autorità di gestione congiunta è tenuta a far sì che entro un anno dall’emissione dell’ordine di riscossione sia assicurato il rimborso. Essa si accerta in particolare che i crediti pecuniari siano certi, liquidi ed esigibili. Quando l’autorità di gestione congiunta intende rinunciare a recuperare un credito accertato, si assicura che la rinuncia sia regolare e conforme al principio di sana gestione finanziaria e di proporzionalità. La decisione di rinuncia deve essere motivata e presentata per accordo preliminare al comitato di controllo congiunto e alla Commissione.
6. Qualora non si sia potuto procedere al recupero del credito o alla trasmissione allo Stato membro o alla Commissione di un fascicolo completo, in conformità con il paragrafo 4 a causa di un comportamento intenzionale o per negligenza dell'autorità di gestione congiunta, l'autorità di gestione congiunta resta responsabile del recupero dopo il termine di un anno e gli importi dovuti sono dichiarati non ammissibili al finanziamento comunitario.
7. In conformità dei paragrafi 2 e 3, i contratti stipulati dall’autorità di gestione congiunta nel quadro del programma contengono una clausola che consente alla Commissione o allo Stato membro interessato di procedere al recupero presso il beneficiario, il contraente o il partner, qualora il credito sia ancora aperto un anno dopo l’emissione dell’ordine di riscossione da parte dell’autorità di gestione congiunta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:951:oj#art-27