Art. 46
Chiusura del programma
In vigore dal 9 ago 2007
Chiusura del programma
1. Un programma operativo congiunto si considera chiuso una volta effettuate le operazioni seguenti:
a)
chiusura di tutti i contratti stipulati nel quadro del programma;
b)
pagamento o rimborso del saldo finale;
c)
disimpegno degli stanziamenti da parte della Commissione.
2. La chiusura del programma operativo congiunto non pregiudica il diritto della Commissione di adottare, all’occorrenza, rettifiche finanziarie successive nei confronti dell’autorità di gestione congiunta o dei beneficiari dei progetti qualora risultasse necessario adeguare l’importo finale ammissibile del programma o dei progetti in seguito a controlli effettuati dopo la data di chiusura.
Storico versioni
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