Art. 6

Controllo e valutazione del programma operativo congiunto

In vigore dal 9 ago 2007
Controllo e valutazione del programma operativo congiunto 1.   Il controllo e la valutazione di ciascun programma operativo congiunto sono volti a migliorare la qualità, l’efficacia e la coerenza della sua attuazione. I risultati delle valutazioni vengono presi in considerazione per la programmazione successiva. 2.   Una valutazione intermedia del programma operativo congiunto viene effettuata nel quadro della revisione del programma conformemente al documento di strategia. Tale valutazione viene effettuata dalla Commissione e i suoi risultati, comunicati al comitato di controllo congiunto e all’autorità di gestione congiunta del programma, possono comportare adeguamenti della programmazione indicativa. 3.   Oltre alla valutazione intermedia, la valutazione del programma operativo congiunto, o di parte di esso, può essere effettuata in qualsiasi momento dalla Commissione. 4.   Nell’anno successivo al termine della fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma operativo congiunto, il programma è oggetto di una valutazione ex-post da parte della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:951:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo