Art. 5
Adozione del programma operativo congiunto
In vigore dal 9 ago 2007
Adozione del programma operativo congiunto
1. Ciascun programma operativo congiunto viene presentato alla Commissione dall’autorità di gestione congiunta previo accordo esplicito di tutti i paesi che hanno partecipato e contribuito alla preparazione del programma.
2. La Commissione esamina il programma operativo congiunto per verificare che contenga tutti gli elementi di cui all’, in particolare:
a)
valutandone la conformità col documento di strategia;
b)
verificando la qualità dell’analisi e la coerenza tra l’analisi e le priorità e misure proposte, nonché la sua coerenza con gli altri programmi bilaterali e multilaterali in corso o previsti nelle regioni interessate dal programma;
c)
verificando la conformità del programma con la normativa comunitaria applicabile;
d)
controllando se gli studi d’impatto ambientale eventualmente necessari siano stati realizzati o siano previsti prima dell’attuazione dei progetti proposti;
e)
accertandosi della coerenza della tabella finanziaria del programma, segnatamente per quanto riguarda gli importi che la Commissione deve impegnare;
f)
assicurandosi che la capacità di gestione dell’autorità di gestione congiunta sia commisurata al volume, al contenuto e alla complessità delle operazioni previste nel quadro del programma. In particolare, la Commissione verifica che l’autorità di gestione congiunta disponga di sufficienti risorse umane qualificate interamente destinate al programma, dei necessari strumenti informatici di gestione e contabilità, nonché di circuiti finanziari conformi alla normativa comunitaria applicabile. Tale verifica può essere effettuata attraverso un audit ex-ante in loco, qualora la Commissione lo ritenga necessario;
g)
assicurandosi che l’autorità di gestione congiunta abbia previsto e predisposto sistemi di controllo interno e di audit soddisfacenti, fondati sulle migliori pratiche internazionali.
3. Successivamente all’esame del programma operativo congiunto, la Commissione può invitare i paesi partecipanti a fornire informazioni complementari o, all’occorrenza, a riesaminare determinati punti.
4. L’adozione di ciascun programma operativo congiunto va considerata un riconoscimento implicito da parte della Commissione delle strutture di gestione e di controllo predisposte dall’autorità di gestione congiunta.
5. Ciascun programma operativo congiunto viene adottato con decisione della Commissione per tutta la sua durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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