Art. 3

Elaborazione dei programmi operativi congiunti

In vigore dal 9 ago 2007
Elaborazione dei programmi operativi congiunti Ciascun programma operativo congiunto viene definito di comune accordo da tutti i paesi partecipanti, in conformità del regolamento (CE) n. 1638/2006, del documento di strategia e del presente regolamento.
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