Art. 2
Definizioni
In vigore dal 9 ago 2007
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«assistenza tecnica», le azioni di elaborazione, gestione, verifica, valutazione, informazione, audit e controllo, nonché le eventuali attività di potenziamento delle capacità amministrative necessarie per l’attuazione dei programmi operativi congiunti;
2)
«beneficiario», l’organismo firmatario di un contratto di sovvenzione con l’autorità di gestione congiunta, che assume la piena responsabilità giuridica e finanziaria dell’attuazione del progetto nei confronti di detta autorità; esso riceve il contributo finanziario dell’autorità di gestione congiunta e ne assicura la gestione e l’eventuale distribuzione in conformità degli accordi conclusi con i suoi partner; è il solo responsabile nei confronti dell’autorità di gestione congiunta, a cui riferisce direttamente sull’avanzamento delle attività sotto il profilo operativo e finanziario;
3)
«contraente», l’organismo firmatario di un contratto di servizi, opere o forniture con l’autorità di gestione congiunta, che assume la piena responsabilità giuridica e finanziaria dell’esecuzione del contratto nei confronti di detta autorità;
4)
«documento di strategia», il documento di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1638/2006, che stabilisce, tra l’altro, l’elenco dei programmi operativi congiunti, la loro dotazione indicativa pluriennale e le unità territoriali ammissibili a beneficiare di ciascun programma;
5)
«paesi partecipanti», l’insieme degli Stati membri e dei paesi partner che partecipano al programma operativo congiunto;
6)
«paesi partner», i paesi e territori elencati nell’allegato del regolamento (CE) n. 1638/2006;
7)
«progetti di ampia portata», i progetti che comportano una serie di opere, attività o servizi intesi a svolgere una funzione indivisibile di tipo preciso al fine di conseguire obiettivi chiaramente identificati e di interesse comune per realizzare investimenti transfrontalieri;
8)
«risorse proprie dei paesi partecipanti al programma operativo congiunto», le risorse finanziarie provenienti dal bilancio centrale, regionale o locale dei paesi partecipanti;
9)
«controllo operativo dei progetti», il controllo delle azioni finanziate dal programma secondo il metodo del ciclo di gestione dei progetti, ossia dalla programmazione alla valutazione, attraverso il controllo tecnico dell’attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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