Art. 8

Lingue utilizzate

In vigore dal 9 ago 2007
Lingue utilizzate 1.   Le strutture di gestione di ciascun programma operativo congiunto utilizzano come lingua di lavoro una o più lingue ufficiali dell’Unione europea. 2.   Per tener conto delle caratteristiche di partenariato dei programmi, i beneficiari dei progetti possono presentare all’autorità di gestione congiunta tutti i documenti relativi al proprio progetto nella propria lingua nazionale, purché tale possibilità sia espressamente indicata nel programma e purché il comitato di controllo congiunto preveda di predisporre, attraverso l’autorità di gestione congiunta, i mezzi di interpretazione e di traduzione necessari. 3.   Il costo delle attività di interpretazione e di traduzione verso tutte le lingue considerate dal programma è a carico: a) della dotazione di bilancio relativa all’assistenza tecnica a livello di programma operativo congiunto; b) della dotazione di ogni singolo progetto a livello di progetti.
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