Art. 38
Norme di attuazione
In vigore dal 28 giu 2007
Norme di attuazione
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme dettagliate per l’applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare:
a)
norme dettagliate per l’applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli operatori;
b)
norme dettagliate per l’applicazione delle norme in materia di etichettatura di cui al titolo IV;
c)
norme dettagliate per l’applicazione del sistema di controllo di cui al titolo V, con particolare riguardo ai requisiti di controllo minimi, alla vigilanza e all’audit, ai criteri specifici per la delega di compiti di controllo ad organismi di controllo privati, ai criteri per l’autorizzazione e la revoca dell’autorizzazione di tali organismi e al documento giustificativo di cui all’;
d)
norme dettagliate per l’applicazione delle norme d’importazione da paesi terzi di cui al titolo VI, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dell’ e dell’, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti, nonché ai certificati di cui all’, paragrafo 1, lettera d), in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica;
e)
norme dettagliate di applicazione in materia di libera circolazione dei prodotti biologici di cui all’ e di trasmissione di informazioni alla Commissione di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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