Art. 35
Trasmissione di informazioni alla Commissione
In vigore dal 28 giu 2007
Trasmissione di informazioni alla Commissione
Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità;
b)
elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo.
Storico versioni
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