Art. 35

Trasmissione di informazioni alla Commissione

In vigore dal 28 giu 2007
Trasmissione di informazioni alla Commissione Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni: a) nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità; b) elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo.
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Trasmissione di informazioni alla Commissione (Art. 35 Regolamento (UE) 2007/834) — Testo vigente | Portale Normativo