Art. 36

Informazioni statistiche

In vigore dal 28 giu 2007
Informazioni statistiche Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l’attuazione e il monitoraggio del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.
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Informazioni statistiche (Art. 36 Regolamento (UE) 2007/834) — Testo vigente | Portale Normativo