Art. 36
Informazioni statistiche
In vigore dal 28 giu 2007
Informazioni statistiche
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l’attuazione e il monitoraggio del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:834:oj#art-36