Art. 37
Comitato per la produzione biologica
In vigore dal 28 giu 2007
Comitato per la produzione biologica
1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione per la produzione biologica.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:834:oj#art-37