Art. 5
Principi specifici applicabili all’agricoltura
In vigore dal 28 giu 2007
Principi specifici applicabili all’agricoltura
Oltre che sui principi generali di cui all’, l’agricoltura biologica si basa sui seguenti principi specifici:
a)
mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la stabilità del suolo e la sua biodiversità, prevenire e combattere la compattazione e l’erosione del suolo, e nutrire le piante soprattutto attraverso l’ecosistema del suolo;
b)
ridurre al minimo l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna;
c)
riciclare i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale come fattori di produzione per le colture e l’allevamento;
d)
tener conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale quando si operano le scelte produttive;
e)
tutelare la salute degli animali stimolando le difese immunologiche naturali degli animali, nonché la selezione di razze e varietà adatte e pratiche zootecniche;
f)
tutelare la salute delle piante mediante misure profilattiche, quali la scelta di specie appropriate e di varietà resistenti ai parassiti e alle malattie vegetali, appropriate rotazioni delle colture, metodi meccanici e fisici e protezione dei nemici naturali dei parassiti;
g)
praticare una produzione animale adatta al sito e legata alla terra;
h)
mantenere un elevato livello di benessere degli animali rispettando le esigenze specifiche delle specie;
i)
utilizzare per la produzione animale biologica animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;
j)
scegliere le razze tenendo conto della capacità di adattamento alle condizioni locali, della vitalità e della resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;
k)
somministrare agli animali mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;
l)
ricorrere a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie, incluso in particolare l’esercizio fisico regolare e l’accesso a spazi all’aria aperta e ai pascoli se del caso;
m)
non praticare l’allevamento di animali poliploidi artificialmente indotti;
n)
mantenere per la produzione da acquacoltura la biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali, la salute dell’ambiente acquatico nel tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e terrestri circostanti;
o)
somministrare agli organismi acquatici mangime proveniente dallo sfruttamento sostenibile della pesca di cui all’ del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (13), o mangime biologico composto di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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