Art. 34
Libera circolazione dei prodotti biologici
In vigore dal 28 giu 2007
Libera circolazione dei prodotti biologici
1. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l’etichettatura o l’indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un’altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. In particolare, non possono essere imposti controlli o oneri finanziari in aggiunta a quelli previsti nel titolo V del presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:834:oj#art-34