Art. 32
Importazioni di prodotti conformi
In vigore dal 28 giu 2007
Importazioni di prodotti conformi
1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come biologico a condizione che:
a)
il prodotto in questione sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, adottate ai sensi del regolamento stesso;
b)
tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un’autorità o un organismo di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2;
c)
gli operatori interessati siano in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali il documento giustificativo di cui all’, che consente di identificare l’operatore che ha eseguito l’ultima operazione e di verificare che detto operatore si è conformato al disposto delle lettere a) e b), emesso dall’autorità o dall’organismo di controllo di cui alla lettera b).
2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’, paragrafo 2, riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all’, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti.
Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti». Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell’organismo di accreditamento.
All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’autorità o l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall’autorità o dall’organismo di controllo interessati.
Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività.
Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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