Art. 27

Sistema di controllo

In vigore dal 28 giu 2007
Sistema di controllo 1.   Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004. 2.   Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l’applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. 3.   Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all’utilizzatore finale di cui all’, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell’osservanza almeno una volta l’anno. 4.   L’autorità competente può: a) conferire le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo. Le autorità di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni; b) delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. In tal caso gli Stati membri designano le autorità responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza di detti organismi. 5.   L’autorità competente può delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare se: a) vi è una descrizione accurata dei compiti che l’organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli; b) è comprovato che l’organismo di controllo: i) possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati; ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto; iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti che gli sono stati delegati; c) l’organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti; d) l’organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all’autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest’ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l’organismo di controllo ne informa immediatamente l’autorità competente; e) vi è un coordinamento efficace fra l’autorità competente delegante e l’organismo di controllo. 6.   In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l’autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti: a) la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l’organismo si accinge ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo; b) le misure che l’organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità e/o infrazioni. 7.   Le autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni: a) la vigilanza e l’audit di altri organismi di controllo; b) la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell’, salvo se così previsto dalla specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell’, paragrafo 3. 8.   Conformemente all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell’espletamento di compiti delegati, l’autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l’organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi. 9.   Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l’autorità competente: a) si assicura che i controlli effettuati dall’organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti; b) verifica l’efficacia dei controlli; c) prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate; d) revoca l’autorizzazione dell’organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14. 10.   Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4. 11.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l’adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo. 12.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo. 13.   Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all’ del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. 14.   Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente.
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