Art. 31

Scambio di informazioni

In vigore dal 28 giu 2007
Scambio di informazioni Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.
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