Art. 29

Documento giustificativo

In vigore dal 28 giu 2007
Documento giustificativo 1.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo, di cui all’, paragrafo 4, rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo i quali, nella sfera delle proprie attività, soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Il documento giustificativo consente almeno l’identificazione dell’operatore e del tipo o della gamma di prodotti nonché del periodo di validità. 2.   L’operatore verifica il documento giustificativo dei suoi fornitori. 3.   Il modello di documento giustificativo di cui al paragrafo 1 è compilato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica.
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