Art. 28

Adesione al sistema di controllo

In vigore dal 28 giu 2007
Adesione al sistema di controllo 1.   Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato: a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata; b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’. Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento. L’operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo. 2.   Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi. 3.   Gli Stati membri designano un’autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo. 5.   Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate. 6.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:834:oj#art-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo