Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

In vigore dal 28 giu 2007
Oggetto e campo di applicazione 1.   Il presente regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l’efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi. Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti: a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo; b) l’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità. 2.   Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura, inclusa l’acquacoltura, qualora siano immessi sul mercato o siano destinati ad essere immessi sul mercato: a) prodotti agricoli vivi o non trasformati; b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti; c) mangimi; d) materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione. Non si considerano i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici come facenti parte della produzione biologica. Il presente regolamento si applica anche ai lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi. 3.   Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione relative ai prodotti di cui al paragrafo 2. Tuttavia le operazioni di ristorazione collettiva non sono soggette al presente regolamento. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private, sull’etichettatura e il controllo dei prodotti provenienti da operazioni di ristorazione collettiva nella misura in cui tali norme sono conformi alla normativa comunitaria. 4.   Il presente regolamento si applica, fatte salve le altre disposizioni comunitarie o nazionali, in conformità del diritto comunitario riguardante i prodotti specificati nel presente articolo, quali le disposizioni che disciplinano la produzione, la preparazione, la commercializzazione, l’etichettatura e il controllo, compresa la normativa in materia di prodotti alimentari e di alimentazione degli animali.
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Oggetto e campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2007/834) — Testo vigente | Portale Normativo